La cassazione ritorna sulla motivazione perplessa avv. Massimo Sebastiano

BREVI NOTE SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE COME MOTIVO DI RICORSO IN CASSAZIONE – MOTIVAZIONE PERPLESSA PER MANCATO ESAME DI DOCUMENTI DECISIVI
La Suprema Corte con ordinanza dell’8.5.2024, pubblicata in data 8.7.2024 ritorna da ultimo ad interessarsi e a specificare i limiti dell’impugnabilità delle sentenze per vizio di motivazione. Preliminarmente, va ricordato che il difetto di motivazione, come motivo di ricorso in Cassazione è stato via via sempre più compresso dalle riforme del codice di rito al punto che, con l’ultima riforma del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 14, l’art. 360 comma 5 c.p.c. non parla più di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” ma esclusivamente di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Il legislatore, in pratica, forte del conforto costante della giurisprudenza di legittimità, con quest’ultima modifica ha inteso ridurre in modo significativo l’ambito di applicazione della norma ed evitare sconfinamenti nel giudizio sul fatto che dovrebbe esulare dall’esame della Suprema Corte che verte esclusivamente sul diritto, essendo un sindacato di legittimità. Ma va anche evidenziato che l’attuale formulazione del richiamato art. 360 comma 5 c.p.c. è l’unico motivo di ricorso in cassazione che, con riferimento al vizio di motivazione, consente un controllo anche se marginale della Suprema Corte sulle prove offerte dalle parti nel corso del giudizio.
Cosa che è avvenuta nella fattispecie. Ed invero la Corte di Appello aveva rigettato l’azione di risarcimento danni proposta da una società a causa della sua illegittima segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia. Detta società, come prova dei notevoli danni subiti aveva depositato numerosi documenti che provavano l’esistenza, al momento della illegittima segnalazione risalente al febbraio 1998, di affidamenti con Monte dei Paschi di Siena e la Banca Nazionale del Lavoro che, dopo tale segnalazione, le stesse avevano revocato promuovendo le procedure esecutive di recupero del saldo debitore, con decreti ingiuntivi e azioni esecutive, tra cui, addirittura un ricorso di fallimento.
La Corte di Appello nella sentenza impugnata, dopo aver confermato l’illegittimità della segnalazione a sofferenza aveva rigettato la conseguente domanda di risarcimento danni con una scarna motivazione asserendo testualmente che l’appellante “non aveva allegato nulla che comprovasse le sue affermazioni in modo puntuale, né la formulata richiesta di ammissione ed escussione della prova testi può trovare ingresso per la genericità dei fatti addotti, in relazione alla prova specifica del nesso causale tra i fatti lamentati e la segnalazione, anche in relazione al collegamento temporale con i danni conseguenti…”. Con detta motivazione dimostrava, in pratica, di non aver per nulla valutato la copiosa documentazione allegata dall’appellante. Quest’ultima, ritenendo del tutto carente la predetta motivazione, proponeva ricorso in Cassazione tra i cui motivi lamentava proprio la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 eccependo la mancata valutazione dei documenti allegati a sostegno della domanda di risarcimento danni e decisivi ai fini della decisione.
La Suprema Corte valutando tutta la copiosa documentazione allegata dalla società ricorrente con l’ordinanza che ci occupa ha accolto il predetto motivo di ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello competente in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Detta ordinanza appare di fondamentale importanza perché con la stessa la Corte ripercorre e ribadisce l’ambito di operatività del vizio di motivazione di cui al richiamato art. 360 comma 5 c.p.c e le modalità di proposizione dello stesso. In particolare, afferma che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., n.13625/19).
Nella fattispecie, la ricorrente ha osservato il principio di autosufficienza, indicando i vari documenti, descrivendone le relative parti significative, sia in ordine al contenuto, che riguardo ai riferimenti cronologici. Premesso ciò, va osservato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.
Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., n. 16812/18). Nella specie, la Corte territoriale ha esaminato i documenti allegati dalla ricorrente con motivazione alquanto sintetica e stereotipata, ritenendoli privi di idoneità probatoria. Al riguardo, il collegio ritiene che tale motivazione si ponga al di sotto del minimo costituzionale, configurandosi come sostanzialmente apparente, in quanto, in effetti, il giudice di secondo grado non ha in concreto valutato i singoli documenti prodotti dall’appellante. Inoltre la Corte ha precisato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., n. 6758/22; n. 13977/19).
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass., n. 13248/20; SU, n. 8053/14).
Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella ” motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., n. 20721/18).
Nella specie, la Corte d’appello ha adottato una motivazione perplessa, nel senso di argomentazione generica ed estratta, priva di ogni riferimento ai documenti citati. Sul punto, il motivo in questione è provvisto di decisività, con riguardo alla dimostrazione del nesso causale tra l’illegittima segnalazione alla centrale rischi e gli eventi dannosi prospettati.”
Avv. Massimo Sebastiano